1. Ai fini della concessione dei benefìci di cui alla presente legge, è istituito l'Albo nazionale delle organizzazioni di commercio equo e solidale, di seguito denominato «Albo».
2. All'Albo possono aderire solo i soggetti iscritti nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente iscritto nella sezione speciale di cui al comma 3.
3. L'Albo contiene una sezione speciale destinata all'iscrizione degli enti maggiormente rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale, nonché degli enti che svolgono attività di certificazione della filiera di prodotto.
4. Hanno diritto di essere iscritti alla sezione speciale dell'Albo gli enti di cui al comma 3 che, senza fini di lucro, hanno come scopo statutario la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale attraverso la verifica del rispetto della filiera integrale e che non svolgono attività commerciale, se non in via limitata e residuale e al solo fine di coprire i costi di gestione. Tali enti devono possedere i seguenti requisiti:
a) una base sociale di almeno settanta iscritti complessivamente presenti in almeno dieci regioni italiane;
b) un registro della filiera integrale;
c) un regolamento che disciplina la filiera integrale in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 4 e 5;
d) un sistema di vigilanza interno in grado di verificare il rispetto della filiera integrale del commercio equo e solidale;
e) una struttura democratica e aperta.
5. Hanno altresì diritto di essere iscritti alla sezione speciale dell'Albo gli enti che, senza fini di lucro, hanno come scopo statutario la certificazione dei prodotti del
a) una base sociale di almeno quindici enti presenti in almeno dieci regioni italiane;
b) un registro dei licenziatari cui le imprese possono aderire solo per i prodotti che rispettano i criteri di cui all'articolo 2;
c) un marchio registrato;
d) un regolamento che disciplina la filiera in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2;
e) una struttura democratica e aperta;
f) un'organizzazione conforme alle normative dell'Organizzazione internazionale per le standardizzazioni (ISO) stabilite per gli enti di certificazione.
6. L'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo è consentita solo a condizione dell'espressa accettazione del potere di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 9.