Art. 7.
(Albo delle organizzazioni di commercio equo e solidale).

      1. Ai fini della concessione dei benefìci di cui alla presente legge, è istituito l'Albo nazionale delle organizzazioni di commercio equo e solidale, di seguito denominato «Albo».
      2. All'Albo possono aderire solo i soggetti iscritti nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente iscritto nella sezione speciale di cui al comma 3.
      3. L'Albo contiene una sezione speciale destinata all'iscrizione degli enti maggiormente rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale, nonché degli enti che svolgono attività di certificazione della filiera di prodotto.
      4. Hanno diritto di essere iscritti alla sezione speciale dell'Albo gli enti di cui al comma 3 che, senza fini di lucro, hanno come scopo statutario la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale attraverso la verifica del rispetto della filiera integrale e che non svolgono attività commerciale, se non in via limitata e residuale e al solo fine di coprire i costi di gestione. Tali enti devono possedere i seguenti requisiti:

          a) una base sociale di almeno settanta iscritti complessivamente presenti in almeno dieci regioni italiane;

          b) un registro della filiera integrale;

          c) un regolamento che disciplina la filiera integrale in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 4 e 5;

          d) un sistema di vigilanza interno in grado di verificare il rispetto della filiera integrale del commercio equo e solidale;

          e) una struttura democratica e aperta.

      5. Hanno altresì diritto di essere iscritti alla sezione speciale dell'Albo gli enti che, senza fini di lucro, hanno come scopo statutario la certificazione dei prodotti del

 

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commercio equo e solidale e che non svolgono attività commerciale, se non in via limitata e residuale e al solo fine di coprire i costi di gestione. Tali enti devono possedere i seguenti requisiti:

          a) una base sociale di almeno quindici enti presenti in almeno dieci regioni italiane;

          b) un registro dei licenziatari cui le imprese possono aderire solo per i prodotti che rispettano i criteri di cui all'articolo 2;

          c) un marchio registrato;

          d) un regolamento che disciplina la filiera in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2;

          e) una struttura democratica e aperta;

          f) un'organizzazione conforme alle normative dell'Organizzazione internazionale per le standardizzazioni (ISO) stabilite per gli enti di certificazione.

      6. L'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo è consentita solo a condizione dell'espressa accettazione del potere di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 9.